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Ampliamento TAP, inammissibile il ricorso contro la Regione

L’azienda si era rivolta ai giudici amministrativi contro le osservazioni critiche regionali sul progetto di ampliamento del gasdotto. “TAP si riserva di agire contro ogni eventuale atto attuativo della Regione”

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di TAP contro la Regione Puglia, che aveva espresso alcune osservazioni critiche sul progetto di ampliamento del gasdotto. La vicenda riguarda la richiesta di TAP, fatta nel 2024, di raddoppiare la capacità del gasdotto, da 10 a 20 miliardi di metri cubi di gas all’anno, attraverso l’aggiunta di nuove apparecchiature nel terminale di Melendugno. Il Ministero dell’Ambiente aveva avviato la procedura per capire se l’intervento dovesse essere sottoposto a una Valutazione di Impatto Ambientale. La Regione Puglia, nel corso di questo iter, aveva inviato al Ministero le proprie osservazioni tecniche e ambientali. TAP ha però deciso di impugnare queste note davanti al Tar, giudicandole lesive dei propri interessi. I giudici amministrativi hanno però dato ragione alla Regione, ritenendo che le sue osservazioni non sono atti amministrativi vincolanti, ma semplici pareri espressi nell’ambito di una procedura statale, quindi non producono effetti diretti nei confronti della società e non possono essere oggetto di ricorso.

TAP ne prende atto e “si riserva di agire – si legge in una nota – contro ogni eventuale atto attuativo della Legge Regionale Puglia n.28/2022, ritenendola viziata, fra l’altro, da plurime questioni di legittimità costituzionale”.

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