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Punta Perotti: responsabile danni a imprese è lo Stato e non il Comune di Bari

Accolto il ricorso dell’amministrazione

La responsabilità del danno subito dalle imprese che costruirono il complesso edilizio di Punta Perotti sul lungomare di Bari, abbattuto nel 2006, non è del Comune ma dello Stato. Lo ha stabilito la terza sezione civile del Tribunale di Bari secondo cui lo Stato non può rivalersi sul Comune per il risarcimento versato alle imprese costruttrici sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel gennaio del 2009 la Cedu aveva condannato l’Italia a risarcire le società costruttrici Sud Fondi, Iema e Mabar in quanto la confisca dei terreni di Punta Perotti era avvenuta in assenza di una condanna penale.

Due le sentenze della Cedu: nella prima fu stabilito un indennizzo di 40mila euro per i danni morali e le spese processuali, nella seconda un risarcimento di 46 milioni di euro per i danni subiti per la confisca (37 milioni per Sudfondi, 9,5 per Mabar e 2,5 per Iema). Lo Stato in sostanza ritiene il Comune responsabile delle autorizzazioni abusive concesse ai costruttori e dopo avere versato le somme ha deciso di rivalersi sul Comune. La decisione di oggi riguarda una prima richiesta di rivalsa avanzata dallo stato di circa 120mila euro. Sulla vicenda è ora pendente un secondo processo che il Comune ha fatto preventivamente sulla eventuale richiesta di rivalsa per la parte più corposa del risarcimento, quello da 46 milioni.

In sostanza, secondo i giudici civili, “il danno subito dalle società è conseguenza immediata e diretta non già delle condotta dell’ente comunale nella gestione del procedimento amministrativo che ha portato al rilascio della concessione edilizia e della lottizzazione abusiva, bensì del provvedimento di confisca illegittimo (in quanto applicato in assenza di condanna penale) disposto dagli organi istituzionali dello Stato in violazione delle norme della convenzione europea dei diritti dell’uomo”. In altre parole, secondo  il tribunale, “nulla è dovuto allo Stato italiano a titolo di rivalsa dal Comune di Bari, atteso che a quest’ultimo non è riferibile alcuna colpevole violazione delle disposizioni della convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Quindi il tribunale ha accolto il ricorso del Comune e ha condannato lo Stato anche al pagamento delle spese processuali.

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