Per il tribunale amministrativo la decisione spetta a quello del Lazio
Il Tar di Lecce si è dichiarato incompetente rispetto al ricorso presentato dal Comune di Brindisi contro il deposito Gnl proposto da Edison. Questo perché – si legge nell’ordinanza – “l’opera riveste carattere di infrastruttura strategica” e “il progetto è stato assentito con la prescrizione di allaccio alla rete nazionale”, pertanto “sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma. Competenza che sussiste infine anche in ragione “dell’ordinario criterio di riparto sancito dall’art. 13 co. 3 c.p.a, avendo la ricorrente impugnato un atto e, segnatamente, il decreto interministeriale del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, emesso da un’autorità statale, e destinato a produrre i propri effetti su tutto il territorio nazionale”.
La controversia in esame deve essere inderogabilmente devoluta al Tar Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tar di Lecce.