La decisione del Tar Puglia
Il Tar Puglia ha respinto il ricorso dell’Inail, proprietaria dell’immobile che ospitava il tribunale in via Nazariantz, contro il Comune di Bari. Chiedeva l’annullamento di due ordinanze comunali, quella del 31 maggio 2018 con cui si revocava l’agibilità dell’immobile e l’atto successivo del 28 agosto che prorogava i termini della prima.
Fu l’anno, ricordiamo, in cui le udienze si dovettero tenere in tre tende della protezione civile, a seguito di una relazione tecnica commissionata dall’Inail che, pur non parlando di rischio crollo, certificava gravi criticità strutturali che non consentivano di sostenere l’uso intenso e i carichi di un tribunale.
Di qui lo sgombero e l’ordinanza di inagibilità del Comune.
Il Tar ha rigettato una ad una, motivandole, le eccezioni sollevate dall’Inail.
Il Comune – scrivono i giudici amministrativi -per assicurare le condizioni di stabilità e di sicurezza dell’immobile, ha il potere di imporre al proprietario dello stesso tutte le incombenze, gli oneri e le cautele a ciò necessari.
Il Comune può stabilire le modalità e i tempi dello svuotamento dell’edificio in base a una serie di fattori, quali le condizioni dell’immobile, il suo utilizzo e l’effettiva praticabilità del trasferimento di cose e persone. Si tratta di scelte ampiamente discrezionali se non di puro merito. Nel caso concreto, non sono irragionevoli o sproporzionate. Sicché, anche sotto il profilo denunciato, non si riscontra alcuna illegittimità nell’azione amministrativa.
Il Tar ha di conseguenza respinto anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dai legali dell’Inail.